Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Il superamento del limite massimo dei crediti di imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, anche se il credito è realmente esistente, ed è applicabile la sanzione del 30% prevista per l'omesso versamento.
Il caso riguardava una società che aveva compensato le somme dovute oltre la soglia prevista dalla disposizione: l'art. 34 della Legge 388/2000 aveva fissato il limite massimo dei crediti d'imposta compansabili a € 516.456,90, poi elevato a € 700.000 dal 2010, e l'ufficio aveva irrogato la sanzione del 30% per omesso versamento; la società propose ricorso e la Commissione Tributaria Provinciale lo accolse, così come fece la Commissione Tributaria Regionale. La Cassazione ha invece accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate.
La Cassazione ha precisato che il superamento del limite massimo dei crediti di imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, anche se il credito è realmente esistente.
La sanzione applicabile all'inadempimento in parola è pari al 30% dell'imposta (art. 13 D. Lgs. 471/1997) senza alcun potere discrezionale dell'Ufficio o del Giudice tributario.