La Corte UE affronta diverse questioni, e ricorda che «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, infatti, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove (sentenze del 16 maggio 2013, Melzer, C-228/11, EU:C:2013:305, punto 27, e del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 40)», e che «secondo la giurisprudenza costante della Corte, l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretizzato, dato che ciascuno di tali luoghi può, a seconda delle circostanze, fornire un’indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 41 nonché giurisprudenza ivi citata)».
Dopodiché la Corte fa un distinguo tra le azioni dirette al risarcimento del danno immateriale causato da articoli diffamatori pubblicati nella stampa scritta rispetto a quelli piubblicati su Internet: «la Corte ha dichiarato, per quanto attiene ad azioni dirette al risarcimento di un danno immateriale asseritamente causato da un articolo diffamatorio pubblicato nella stampa scritta, che la vittima può esperire nei confronti dell’editore un’azione risarcitoria dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui la pubblicazione è stata diffusa e in cui la vittima sostiene di aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato membro del giudice adito (sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a., C-68/93, EU:C:1995:61, punto 33).
Nel contesto specifico di Internet, la Corte ha tuttavia dichiarato, in un procedimento riguardante una persona fisica, che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa deve avere la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 52)».
Poiché il Giudice aveva sollevato la questione circa i criteri a seguire per identificare il centro degli interessi di una persona giuridica, la Corte precisa che «la facoltà per la persona che si ritiene lesa di agire dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi per la totalità del danno lamentato si giustifica nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e non al fine di tutelare specificamente l’attore, la circostanza che quest’ultimo sia una persona fisica o giuridica non è neanch’essa determinante.», e chiarisce che «Per quanto riguarda una persona giuridica che persegue un’attività economica, come la ricorrente nel procedimento principale, il centro dei suoi interessi deve rispecchiare il luogo in cui la sua reputazione commerciale è la più solida e deve, quindi essere determinato in funzione del luogo in cui essa esercita la parte essenziale della sua attività economica. Sebbene il centro degli interessi di una persona giuridica possa coincidere con il luogo della sua sede statutaria quando essa esercita, nello Stato membro in cui si trova tale sede, l’insieme o la parte essenziale delle sue attività e la reputazione di cui essa ivi gode è, di conseguenza, maggiore che in qualsiasi altro Stato membro, l’ubicazione di detta sede non è tuttavia, di per sé, un criterio decisivo nell’ambito di una siffatta analisi».
La Grande Sezione della Corte esclude che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, possa proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet, e infine ha dichiara che:
1) L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi. Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l’autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest’altro Stato membro.
2) L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, non può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.