Nell'affrontare la questione, la Corte si rifà alle seguenti precedenti decisioni:
«Secondo una costante giurisprudenza, il principio fondamentale della neutralità dell’IVA esige che la detrazione di tale imposta pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand’anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo (v. sentenze del 12 luglio 2012, EMS-Bulgaria Transport, C‑284/11, EU:C:2012:458, punto 62 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 28 luglio 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, punto 45).
Tuttavia, una diversa soluzione può imporsi qualora l’inosservanza dei menzionati requisiti formali abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del soddisfacimento dei requisiti sostanziali (v. sentenze del 12 luglio 2012, EMS-Bulgaria Transport, C‑284/11, EU:C:2012:458, punto 71, nonché del 28 luglio 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, punto 46). Orbene, dagli atti di causa, e come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 40 a 43 delle sue conclusioni, risulta che siffatta ipotesi non ricorre nel procedimento principale.
Del pari, secondo costante giurisprudenza, il diritto alla detrazione può essere negato qualora venga dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo. Infatti, la lotta contro eventuali evasioni, elusioni e abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva 2006/112, e i singoli non possono avvalersi in modo fraudolento o abusivo delle norme del diritto dell’Unione (v. sentenza del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C‑80/11 e C‑142/11, EU:C:2012:373, punti 42 e 43 nonché giurisprudenza ivi citata).»