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Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)

Ai fini del Regolamento UE 805/2004 la natura di credito non contestato deve essere determinata in modo autonomo, sulla base del solo regolamento e senza far ricorso a fonti interne del singolo Stato membro.

Decisione: Sentenza nella Causa C-511/14 - Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Classificazione: Diritto dell'Unione Europea, Internazionale

Parole chiave: crediti non contestati - condanna in contumacia - titolo esecutivo europeo - certificazione

Il caso.

Una società italiana, dopo ave ottenuto la condanna con sentenza divenuta definitiva emessa in contumacia nei confronti di una società inglese, chiedeva la certificazione della pronuncia quale titolo esecutivo europeo ai sensi del Reg. UE n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

Il Tribunale di Bologna sollevava davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale se la condanna pronunciata in contumacia del debitore abbia la natura di credito non contestato, onde procedere alla certificazione richiesta dalla società creditrice.

La Corte di Giustizia dichiara che la natura di credito non contestato deve essere determinata in modo autonomo, sulla base del solo regolamento n. 805/2004, senza far ricorso a fonti interne del singolo Stato membro.

La decisione.

Dopo aver esposto il contesto normativo di riferimento, la Corte di Giustizia affronta la questione pregiudiziale sottoposta dal tribunale di Bologna alla Corte, cioè la seguente: «Nel caso di sentenza contumaciale (in assenza), nella quale il soggetto contumace/assente sia stato condannato, senza tuttavia alcun espresso riconoscimento del diritto da parte del contumace/assente; se spetti al diritto nazionale decidere se tale condotta processuale valga come non contestazione, ai sensi del regolamento [n. 805/2004 ], eventualmente, secondo il diritto nazionale, negando la natura di credito non contestato

ovvero

se una condanna in contumacia/assenza comporti, per sua sola natura, in base al diritto europeo, non contestazione, con conseguente applicazione del regolamento [n. 805/2004], indipendentemente dalla valutazione del giudice nazionale».

Nel merito, la Corte ricorda che «con la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera "non contestato", ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 805/2004, debbano essere determinate secondo la legge del foro oppure in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento».

Dopodiché si richiama a quanto già precisato in occasione di altra pronuncia e afferma la necessità di interpretare la questione alla luce delle sole disposizioni del Regolamento 805/2004: «Secondo una costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione (sentenza del 5 dicembre 2013, Vapenik, C‑508/12, EU:C:2013:790, punto 23 e giurisprudenza ivi citata)».

Ciò che rileva, per la Corte UE, è il rinvio o meno fatto dal Regolamento alla normativa interna degli Stati membri, che nel caso di specie non sussiste: «Al riguardo, occorre rilevare che il regolamento n. 805/2004 non definisce la nozione di «credito non contestato» mediante un rinvio alla normativa degli Stati membri. Al contrario, da una lettura dell’articolo 3 del medesimo regolamento alla luce del considerando 5 di quest’ultimo risulta che detta nozione è una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Il riferimento ai diritti degli Stati membri contenuto nell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e c), del medesimo regolamento non riguarda gli elementi costitutivi di detta nozione, bensì elementi specifici della sua applicazione».

La Corte di Giustizia precisa anche che «Il considerando 6 dello stesso regolamento precisa, al riguardo, che l’assenza di contestazioni da parte del debitore come descritta all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento può assumere la forma di mancata comparizione in un’udienza davanti al giudice o mancata osservanza dell’invito di un giudice a notificare per iscritto l’intenzione di difendere la propria causa.

Di conseguenza, un credito può essere considerato «non contestato», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 805/2004, se il debitore non agisce in alcun modo per opporvisi, non osservando l’invito di un giudice a notificare per iscritto l’intenzione di difendere la propria causa o non comparendo in udienza».

E quindi, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione pregiudiziale posta dichiarando che: «Le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera «non contestato», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere determinate in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento».

Osservazioni.

Come emerge dalla decisione, la questione va risolta alla luce del rinvio o meno da parte del Regolamento alla normativa interna degli Stati membri, che nel caso di specie non sussiste: in tal caso, le condizioni per affermare che la sentenza emessa in contumacia sia equiparata a un credito non contestato vanno determinate in modo autonomo e sulla base del solo Regolamento, senza prendere in esame le fonti degli Stati membri.

E per quanto riguarda il caso del titolo esecutivo europeo, il regolamento dispone espressamente che un credito si considera non contestato se «il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un’udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d’origine» (art. 3 del Regolamento).


Disposizioni rilevanti.

REGOLAMENTO (CE) N. 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

Articolo 3 - Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo

1. Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Un credito si considera «non contestato» se:

a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o

b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o

c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine,

o

d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico;

2. Il presente regolamento si applica inoltre alle decisioni pronunciate a seguito dell'impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei.

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