L'originario regolamento n. 861/2007 sulle controversie transfrontaliere di modesta entità, che è applicabile in materia civile e commerciale, con alcune eccezioni (fallimenti, obblighi alimentari, ecc.) delimitava il valore soglia per la modesta entità a euro duemila, soglia che ora viene aumentata a cinquemila euro.
Il procedimento è basato sulla prevalente forma scritta, con la finalità di evitare udienze e fissarle solo nei casi in cui l'organo giurisdizionale ritenga che non sia possibile emettere il provvedimento sulla base delle prove scritte.
Rimane la facoltà di fissare un'udienza su richiesta di una delle parti.
Il procedimento facilita il ricorso alla tecnologia, equiparando le notificazioni in forma elettronica a quelle a mezzo posta.
La sentenza è pienamente esecutiva in tutta la UE senza necessità di exequatur o di altre forme di validazione.
Il convenuto può presentare entro 30 gg. la richiesta di riesame quando ricorrono i motivi indicati nell'art. 18 del regolamento.
Al fine di limitare la necessità di traduzioni, e i relativi costi, il certificato di esecuzione della sentenza può essere rilasciato a mezzo dell'apposito modulo standard allegato al regolamento.