Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Il Decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015 ha introdotto il nuovo art. 2929-bis nel codice civile, modificando il regime dell'espropriazione nei casi in cui il debitore abbia posto in essere atti pregiudizievoli alle ragioni del creditore: quest'ultimo, se munito di titolo esecutivo, può procedere direttamente al pignoramento, saltando la fase giudiziaria di accertamento esperita attraverso l'azione revocatoria, trascrivendolo però entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole.
Il D.L. ha inserito la nuova Sezione I-bis nel Capo II del Titolo IV relativo alla tutela giurisdizionale dei diritti (posto nel Libro VI del c.c.)
CODICE CIVILE - LIBRO VI - DELLA TUTELA DEI DIRITTI
TITOLO IV DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
CAPO II Dell'esecuzione forzata
Sezione I-bis Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito
Art. 2929-bis Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito.
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo' procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche' non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto e' stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene
nell'esecuzione da altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.