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Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)

Pubblicato su: Diritto24 - Il Sole 24 Ore

Nel contesto specifico di Internet, in un procedimento riguardante una persona fisica, che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, si ritiene lesa deve avere la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi e non dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

Decisione: Sentenza nella causa C‑194/16 Corte di Giustizia UE

Classificazione: Civile, Commerciale

Parole chiave: #azionerisarcitoria, #competenzagiurisdizionale, #responsabilitàextracontrattuale, #fulviograziotto, #scudolegale

Il caso.

La domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata sollevata nell’ambito di una controversia promossa da soggetti estoni (una società e una sua dipendente) in merito a domande di rettifica di dati asseritamente inesatti pubblicati sul sito Internet di una società svedese (si trattava di una cd. "black-list"), di rimozione di commenti in un forum di discussione sul sito della società svedese, e di risarcimento del danno asseritamente subito.

In primo grado, il giudice estone adito riteneva irricevibile la domanda in quanto «non è possibile applicare l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in quanto dal ricorso non risulterebbe che il danno si sia verificato in Estonia. I dati e i commenti controversi sarebbero redatti in lingua svedese e non sarebbero comprensibili da persone residenti in Estonia senza traduzione. La comprensione dei dati di cui trattasi dipenderebbe dal contesto linguistico. Il verificarsi del danno in Estonia non sarebbe stato provato e l’indicazione del fatturato in corone svedesi lascerebbe intendere che tale danno sia stato causato in Svezia. Il fatto che il sito Internet controverso sia accessibile in Estonia non potrebbe automaticamente giustificare l’obbligo di sottoporre la causa civile a un giudice estone»

La questione rimessa alla Corte UE riguarda l’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La decisione.

La Corte UE affronta diverse questioni, e ricorda che «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, infatti, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove (sentenze del 16 maggio 2013, Melzer, C-228/11, EU:C:2013:305, punto 27, e del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 40)», e che «secondo la giurisprudenza costante della Corte, l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretizzato, dato che ciascuno di tali luoghi può, a seconda delle circostanze, fornire un’indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 41 nonché giurisprudenza ivi citata)».

Dopodiché la Corte fa un distinguo tra le azioni dirette al risarcimento del danno immateriale causato da articoli diffamatori pubblicati nella stampa scritta rispetto a quelli piubblicati su Internet: «la Corte ha dichiarato, per quanto attiene ad azioni dirette al risarcimento di un danno immateriale asseritamente causato da un articolo diffamatorio pubblicato nella stampa scritta, che la vittima può esperire nei confronti dell’editore un’azione risarcitoria dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui la pubblicazione è stata diffusa e in cui la vittima sostiene di aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato membro del giudice adito (sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a., C-68/93, EU:C:1995:61, punto 33).

Nel contesto specifico di Internet, la Corte ha tuttavia dichiarato, in un procedimento riguardante una persona fisica, che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa deve avere la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 52)».

Poiché il Giudice aveva sollevato la questione circa i criteri a seguire per identificare il centro degli interessi di una persona giuridica, la Corte precisa che «la facoltà per la persona che si ritiene lesa di agire dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi per la totalità del danno lamentato si giustifica nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e non al fine di tutelare specificamente l’attore, la circostanza che quest’ultimo sia una persona fisica o giuridica non è neanch’essa determinante.», e chiarisce che «Per quanto riguarda una persona giuridica che persegue un’attività economica, come la ricorrente nel procedimento principale, il centro dei suoi interessi deve rispecchiare il luogo in cui la sua reputazione commerciale è la più solida e deve, quindi essere determinato in funzione del luogo in cui essa esercita la parte essenziale della sua attività economica. Sebbene il centro degli interessi di una persona giuridica possa coincidere con il luogo della sua sede statutaria quando essa esercita, nello Stato membro in cui si trova tale sede, l’insieme o la parte essenziale delle sue attività e la reputazione di cui essa ivi gode è, di conseguenza, maggiore che in qualsiasi altro Stato membro, l’ubicazione di detta sede non è tuttavia, di per sé, un criterio decisivo nell’ambito di una siffatta analisi».

La Grande Sezione della Corte esclude che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, possa proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet, e infine ha dichiara che:

1) L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi. Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l’autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest’altro Stato membro.

2) L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, non può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

Osservazioni.

Nell'inquadrare il contesto normativoper affrontare la questione, la Corte si richiama al considerando n.16 del Regolamento: «Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».

E' importante osservare anche che «a norma del regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».


Giurisprudenza rilevante.

  1. Corte di Giustizia Europea, C-228/11
  2. Corte di Giustizia Europea, C-305/13
  3. Corte di Giustizia Europea, C-352/13
  4. Corte di Giustizia Europea, C-335/15
  5. Corte di Giustizia Europea, C-68/93
  6. Corte di Giustizia Europea, C-61/95
  7. Corte di Giustizia Europea, C-509/09
  8. Corte di Giustizia Europea, C-161/10
  9. Corte di Giustizia Europea, C-685/11

Disposizioni rilevanti.

REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2012

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Vigente al: 12-02-2018

SEZIONE 2 - Competenze speciali

Articolo 7

Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

  • nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
  • nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

3) qualora si tratti di un’azione di risarcimento danni o di restituzione nascente da illecito penale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale autorità giurisdizionale possa conoscere dell’azione civile;

4) qualora si tratti di un’azione per il recupero, sulla base del titolo di proprietà, di un bene culturale ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 93/7/CEE, avviata dal soggetto che rivendica il diritto di recuperare il bene in questione, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si trova il bene culturale quando viene adita l’autorità giurisdizionale;

5) qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata;

6) qualora si tratti di una controversia proposta contro un fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il trust ha domicilio;

7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l’assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti all’autorità giurisdizionale nell’ambito della cui competenza il carico o il nolo a esso relativo:

a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento; o

b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia, purché la presente disposizione si applichi solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un interesse sul carico o sul nolo o aveva un tale interesse al momento dell’assistenza o del salvataggio.

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