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Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)

 

Se viene accertato l'effettivo trasferimento dell'attività all'estero, quando la società costituita in Italia ha trasferito la sede all'estero il giudice italiano difetta di giurisdizione.

Decisione: Sentenza n. 3059/2016 Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili

Classificazione: Fallimentare, Societario

Parole chiave: fallimento - trasferimento sede sociale all'estero

Il caso.

La Corte di Appello di Milano revocava la sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di una SRL su istanza del pubblico ministero e del concessionario della riscossione, perché il Tribunale non aveva accertato l'effettivo svolgimento dell'attività nello stato estero dove era stata trasferita la sede legale: nel caso di specie era stato eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale perché la sede della società era stata trasferita in Svizzera e si rendeva applicabile l'art. 9, comma 5, della legge fallimentare.

Contro la sentenza di appello proponeva ricorso per Cassazione il curatore.

La decisione.

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 3059/2016, hanno rigettato il ricorso del curatore.

Richiamando la precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 3368/2006 e l'art. 25, comma 1, Legge n. 218/1995, ricordano che «spetta al giudice del luogo in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione della società stabilire, in conformità al proprio ordinamento, quale sia in concreto la sede effettiva della società».

Ad avviso del consesso, la corte territoriale ha evidenziato non solo che «la società risultava pesantemente indebitata con l'Erario, ed esposta ad azioni esecutive» ben prima del trasferimento della sede, ma anche «che il socio unico e rappresentante legale della società risiedeva stabilmente in Chiasso e nessuna difficoltà era sorta nelle notifiche eseguite nella fase prefallimentare. Così valorizzando la corrispondenza del centro di interessi - riconoscibilità dai terzi - con la sede legale e facendo applicazione dei criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, quanto al reale collegamento significativo di chi impersona l'organo amministrativo ovvero di chi ha maggiormente operato per la società con lo Stato straniero e alla mancanza di difficoltà di notificare l'istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale (arg. da Sez. Un. n. 15880/2011)».

Osservazioni.

Malgrado il curatore del fallimento abbia insistito nell'evidenziare che il trasferimento all'estero fosse fittizio, la Corte di Appello ha ritenuto che gli elementi a sostegno del trasferimento dell'attività fossero effettivi.

La Cassazione precisa che è il giudice dello Stato in cui è stata costituita la società a stabilire quale sia la sua sede effettiva; se risulta che il trasferimento all'estero sia solo formale, il giudice italiano è sempre competente per ricevere l'istanza di fallimento.


Disposizioni rilevanti.

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

Vigente al: 12-3-2016

Art. 9 - Competenza

Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.


LEGGE 31 maggio 1995, n. 218

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Vigente al: 12-3-2016

Art. 25 - Società ed altri enti

1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:

a) la natura giuridica;

b) la denominazione o ragione sociale;

c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;

d) la capacità;

e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;

f) la rappresentanza dell'ente;

g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;

h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;

i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.

3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

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