Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Per i procedimenti in Cassazione instaurati a partire dal 31 gennaio 2013 che vengono respinti integralmente, dichiarati inammissibili o improcedibili, c'è l'ulteriore batosta del raddoppio del contributo unificato.
La legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012), che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia), inizia a far sentire i suoi effetti.
Chi perde integralmente il ricorso è tenuto a pagare il contributo unificato doppio, che per i giudizi in Cassazione è già dovuto nella misura doppia rispetto al primo grado (in pratica, se si perde, il contributo è pari a 4 volte quello del giudizio in primo grado).
Ecco qualche esempio del costo del contributo unificato per i tre gradi di giudizio:
Causa ordinaria del valore di 100.000 euro: € 759 I grado + € 1.138,50 Appello + € 1.518 Cassazione + € 1.518 se si perde integralmente
Causa ordinaria del valore di 300.000 euro: € 1.214 I grado + € 1.821 Appello + € 2.428 Cassazione + € 2.428 se si perde integralmente
Causa ordinaria del valore di 600.000 euro: € 1.686 I grado + € 2.529 Appello + € 3.372 Cassazione + € 3.372 se si perde integralmente
A questi importi sono da aggiungere altri costi (imposta di registro, marche, spese di notifica ecc.)
Ma le cose vanno ancora peggio per le sezioni specializzate: ad esempio, se si tratta di controversie di competenza di tali sezioni (impresa, marchi, ecc.) le cifre evidenziate sopra vanno raddoppiate.
Non solo a volte l'azienda sottovaluta i costi di una causa, ma la maggior parte della aziende tende ad affrontare il problema solo quando si è oramai manifestato, anziché investire qualche scudo per prevenirlo: la maggior parte delle questioni legali può nascere sotto una luce totalmente diversa se l'impostazione è corretta e tiene nella giusta considerazione le necessità dell'azienda.
E' bene prepararsi prima e limitare la superficie di attacco: oltre a usare l'antivirus per ridurre i rischi di contagio, meglio fare un audit legale per ridurre i rischi anche su questo fronte.
Qui di seguito la disposizione di riferimento:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Art. 13 - Importi
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:
a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,
c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;
e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;(27)
f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; (27)
g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.
1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30.
[omissis]