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Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)

Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-257/14) in tema di risarcimento per il ritardo ai passeggeri affronta indirettamente il tema della responsabilità del produttore.

Il caso riguardava la richiesta di risarcimento avanzata da un passeggero per il ritardo su un volo intercontinentale.

La compagnia aerea aveva invocato, quale circostanza eccezionale, problemi tecnici dovuti ad un pezzo prematuramente difettoso.

La Corte, nel condannare la compagnia affermando che i problemi tecnici di un aereomobile non sono eventi inaspettati se inerenti al normale esercizio dell'attività, e pertanto in carenza di una circostanza eccezionale non opera alcuna deroga al principio che obbliga il vettore alla compensazione monetaria per ritardi o cancellazione dei voli, affronta anche l'eccezione sollevata dalla compagnia.

Nell'ipotesi di pezzo o parte di ricambio difettosa, la compagnia aerea deve rivalersi nei confronti del produttore: tale azione può contribuire ad attenuare le conseguenze economiche degli indennizzi dovuti dalla compagnia senza spostare gli oneri sui passeggeri incolpevoli.

Il principio, in tema di risarcimento del danno quando l'impresa contraente eccepisce l'esistenza di una circostanza eccezionale costituita da un difetto del prodotto utilizzato per erogare il servizio, è di applicazione generale.

Attenzione quindi alle condizioni generali di vendita e/o di fornitura su questo punto, e alle eventuali difese o azioni in controversie che coinvolgono prodotti difettosi.

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