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Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)

Pubblicata su: Diritto24 - Il Sole 24 Ore

In tema di giurisdizione internazionale, per configurare l'ipotesi della pretestuosità della domanda, non è sufficiente che difetti il litisconsorzio necessario tra le parti convenute, ma occorre che si realizzi un litisconsorzio fittizio, finalizzato a sottrarre i litisconsorti stranieri alla giurisdizione dello Stato di appartenenza, ipotesi questa non configurabile quando dalla prospettazione della domanda risulti che ciascun convenuto non possa astrattamente dirsi estraneo alle pretese fatte valere in giudizio.

La Convenzione italo-sovietica sull'assistenza giudiziaria in materia civile, ratificata dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 766, del 1985, si limita a stabilire le condizioni di riconoscibilità della sentenze emesse dall'uno e dall'altro giudice.

Decisione: Ordinanza n. 4884/2019 Cassazione Civile - Sezioni Unite

Classificazione: Internazionale

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Massima: In tema di giurisdizione, per configurare l'ipotesi della pretestuosità della domanda, non è sufficiente che difetti il litisconsorzio necessario tra le parti convenute, ma occorre che si realizzi un litisconsorzio fittizio, finalizzato a sottrarre i litisconsorti stranieri alla giurisdizione dello Stato di appartenenza, ipotesi questa non configurabile quando dalla prospettazione della domanda risulti che ciascun convenuto non possa astrattamente dirsi estraneo alle pretese fatte valere in giudizio.

La Convenzione italo-sovietica sull'assistenza giudiziaria in materia civile, ratificata dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 766, del 1985, che consente ai "cittadini di una Parte Contraente... di rivolgersi liberamente e senza impedimenti ai tribunali, alle procure e ad altre istituzioni dell'altra Parte Contraente" si limita a stabilire le condizioni di riconoscibilità della sentenze emesse dall'uno e dall'altro giudice, attraverso regole di giurisdizione cd. indiretta.., destinate ad assumere rilievo proprio in sede di riconoscimento.

Osservazioni.

La decisione riguarda un regolamento preventivo di giurisdizione proposto prima della costituzione in giudizio da parte di due donne russe, convenute in giudizio in Italia da parte di un cittadino russo, il quale aveva «chiesto di dichiarare la nullità e, in subordine, la simulazione assoluta e, in via ulteriormente gradata, di revocare, a norma dell'art. 2901 c.c., la cessione ... dell'85 per cento delle quote del capitale della A. I. s.r.l. da parte di T.K. in favore della figlia O., nata da un precedente matrimonio, per violazione dell'art. 30 del codice di famiglia russo, che prevede il regime di comunione tra i coniugi, entrambi ex lege proprietari dei beni, anche se intestati ad uno solo coniuge, senza possibilità di ciascuno di essi di trasferire ad altri la propria quota ideale del patrimonio coniugale; per l'effetto, di dichiarare la comproprietà pro indiviso con la ex moglie delle quote sociali e lo scioglimento della comunione coniugale, assegnando all'istante il 50 per cento delle quote medesime ovvero il relativo controvalore, comprensivo dell'immobile di proprietà della società; inoltre, ha chiesto l'accertamento del credito da lui vantato verso la convenuta società per il 50 per cento dei versamenti operati da T.K. per oltre due milioni e mezzo di euro in quanto realizzati con danaro comune».

Tutti i soggetti erano cittadini russi non domiciliati né residenti in Italia.

Le donne convenute in giudizio proponevano il ricorso preventivo di giurisdizione ed eccepivano la pretestuosità della domanda, in quanto «proposta al solo fine di provocare lo spostamento per ragioni di connessione della competenza giurisdizionale, la quale spetterebbe invece ai giudici della Federazione russa, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, della Corte di giustizia e in termini non dissimili da quanto previsto dai Regolamenti CE n. 44/2001 del consiglio, del 22 dicembre 2000 (art. 6, n. 1), e UE n. 1215/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 (art. 8, n. 1), non sussistendo, a loro avviso, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i convenuti e mancando uno stretto collegamento tra le diverse cause da rendere opportuna la loro trattazione e decisione unica».

Il Consesso non condivide la tesi delle ricorrenti, e afferma la giurisdizione del giudice italiano.

Le Sezioni Unite precisano che «per configurare l'ipotesi della pretestuosità della domanda, non è sufficiente che difetti il litisconsorzio necessario tra le parti convenute, ma occorre che si realizzi un litisconsorzio fittizio, finalizzato a sottrarre i litisconsorti stranieri alla giurisdizione dello Stato di appartenenza, ipotesi questa non configurabile quando dalla prospettazione della domanda risulti che ciascun convenuto non possa astrattamente dirsi estraneo alle pretese fatte valere in giudizio (Cass., sez. un., 19 gennaio 2017, n. 1312, e n. 26937 del 2013 cit.), come appunto nel caso in esame».

Più in dettaglio, precisa che la società italiana «è destinataria di una domanda di accertamento di crediti dedotti dal M. per la quota corrispondente ai versamenti effettuati dall'ex coniuge, in regime di comunione dei beni, che non può dirsi di per sé strumentale o pretestuosa, restando fermo che costituisce questione di merito, estranea al presente regolamento, il giudizio sulla fondatezza o infondatezza, anche in termini manifesti, delle pretese azionate».

La giurisdizione sussiste anche se la causa petendi non rientrasse nelle materie coperte dalla Convenzione di Bruxelles del 1968: «Ad analoga conclusione si dovrebbe pervenire qualora si valorizzasse la causa petendi delle domande dell'attore M. come inerente a una materia esclusa dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, quella riguardante il «regime patrimoniale fra coniugi» (art. 1, comma 2, n. 1), nell'ampia accezione offerta dalla Corte di giustizia, cioè comprendente tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento dello stesso (sentenza 27 marzo 1979, C-143/78)».

Infatti, «Per le materie escluse, l'art. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995 dispone che sussiste la giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile per la competenza per territorio, tra i quali non v'è ragione di non ricomprendere, come rilevato dalla dottrina, i criteri in tema di modificazione della stessa competenza per ragioni di connessione (artt. 31 ss. c.p.c.), anche derivanti dal cumulo soggettivo (artt. 33 e 103, comma 1, c.p.c.). E ciò, nella specie, al fine di realizzare la vis actractiva della giurisdizione italiana radicata sulla domanda verso la società italiana, cui sono strettamente connesse le domande proposte verso altri convenuti, O. e T. K., cittadini stranieri domiciliati e residenti all'estero, risultando così soddisfatto il collegamento tra le cause che ne giustifica la trattazione e decisione unitaria».

Le Sezioni Unite dichiarata quindi la giurisdizione del giudice italiano, e rimettono le parti davanti al Giudice adito.


Giurisprudenza rilevante.

  1. Cass. SS.UU. 11519/2017
  2. Cass. SS.UU. 26937/2013
  3. Corte di Giustizia Europea, C-103/05
  4. Corte di Giustizia Europea, C-168/02

Disposizioni rilevanti.

LEGGE 31 maggio 1995, n. 218

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Vigente al: 07-11-2019

Art. 3 - Ambito della giurisdizione

1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

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