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Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)

In tema di false comunicazioni sociali, le nuove fattispecie non richiedono il danno, ma anticipano la tutela penale al pericolo.

Il nuovo testo dell’art. 2621 del codice civile sanziona con la reclusione da uno a cinque anni l’esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero.

Anche l’omissione di fatti materiali rilevanti da comunicarsi obbligatoriamente per legge circa la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società è punita con la stessa pena.

Le condotte punite sono quelle concretamente idonee ad indurre altri in errore: la tutela penale è stata anticipata, configurando ora la fattispecie punita quale reato di pericolo (e non di danno come nel precedente regime).

Per i reati con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, tra i quali rientrano le fattispecie considerate, rileva la recente causa di non punibilità per tenuità del fatto, prevista dall’art. 131bis del codice penale.

Il nuovo art. 2621ter del codice civile disciplina proprio i criteri di valutazione per il giudice al fine dell’applicazione di questa causa di non punibilità per i fatti commessi dalle società non quotate.

Per le quotate, la non punibilità per tenuità del fatto è applicabile solo per gli illeciti commessi fino al 13 giugno 2015, poiché dopo tale data le false comunicazioni sociali delle quotate saranno punite con la reclusione fino a otto anni, escludendo l’applicazione dell’art. 131bis c.p. sulla tenuità del fatto.

In aggiunta, l’art. 2621bis c.c. prevede una riduzione della pena quando i fatti commessi sono di lieve entità.

Sanzioni ridotte anche nei casi delle società cd. «non fallibili», e perseguibilità a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari delle comunicazioni sociali.

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