Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Società ed enti a maggiore rischio per i reati ambientali.
La legge 68/2015 che ha introdotto nuove fattispecie di delitti ambientali, integra anche i reati presupposto ai fini della responsabilità delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/2001).
La legge ha modificato l'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001, ma non risulta richiamata la disposizione in materia di ravvedimento operoso (che consente la diminuzione della pena dalla metà a due terzi), introdotta dal nuovo art. 452 decies del codice penale per chi si adoperi per eliminare le conseguenze e provveda alla messa in sicurezza o alla bonifica prima dell'apertura del dibattimento.
L'unica attenuante applicabile è quindi quella prevista dall'art. 12 del D. Lgs. 231/01 (da un terzo alla metà), qualora l'ente elimini le conseguenze dannose o pericoloso del reato.
Attenzione, perché alla condanna della società o dell'ente potrà seguire la confisca, anche per equivalente (cioè su beni e disponibilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato).