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Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)

Pubblicata su: Diritto24 - Il Sole 24 Ore

Nel caso di un cittadino russo che abbia la disponibilità di un'abitazione permanente sia in Italia che in Russia, al fine di determinare la residenza ai fini fiscali occorre far riferimento al secondo criterio previsto dall'art. 4, lett. a, della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Russia, secondo cui quando la persona dispone, a qualsiasi titolo, di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente nello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.

Decisione: Sentenza n. 26638/2017 Cassazione Civile - Sezione V

Classificazione: Internazionale, Tributario

Parole chiave: #accertamento, #convenzione, #doppieimposizioni, #residenzafiscale, #russia, #fulviograziotto, #scudolegale

Massima: L'espressione "permanent home available" utilizzata dagli stati contraenti (Italia e Russia) nella convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, ratificata nella legge di conversione numero 372/1997, quale criterio per individuare lo stato ove il contribuente ha la residenza, va interpretata al lume del tenore letterale del modello OCSE di riferimento cui si sono ispirati le parti contraenti e, dunque, avuto riguardo alla situazione di fatto che determina la stabile disponibilità di fatto, a qualsivoglia titolo, di una abitazione in capo al contribuente.

Osservazioni.

Nel caso deciso, il cittadino russo risiedeva a Milano nell'abitazione di proprietà di una cittadina italiana con la quale aveva una stabile relazione affettiva.

L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Tributaria regionale, la quale aveva erroneamente ritenuto che l'abitazione permanente andasse identificata facendo riferimento alla proprità o ad altro titolo giuridico in forza del quale il soggetto detiene o possiede l'abitazione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la decisione di appello e rinviando alla Commissione Tributaria Regionale in altra composizione per l'accertamento del successivo criterio previsto dalla convenzione, cioè quello delle relazioni personali ed economiche più strette.


Disposizioni rilevanti.

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1990, n. 167

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

Vigente al: 02-04-2018

Art. 5 - Sanzioni

1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Permalink al Testo Integrale

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

DESCRIZIONE

Vigente al: 02-04-2018

Articolo 4 - Residenti

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati Contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

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