Sul sito trovi molte informazioni, ma fai prima a contattarci: scoprirai in pochi minuti che possiamo essere lo studio legale giusto per le tue esigenze.
Dettagli/Details

Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)

Pubblicato su: Diritto24 - Il Sole 24 Ore

Nel caso di prodotti ordinati a fornitore italiano e non ritirati dal committente estero, in mancanza di scelta espressa delle parti in merito alla giurisdizione competente a decidere sulla controversia e di impossibilità di identificare in modo univoco il luogo di consegna pattuito, se la domanda giudiziale comprende tanto il pagamento del prezzo quanto il risacimento a titolo extracontrattuale, soccorre il criterio della trattazione unitaria prsso il giudice preventivamente adito.

Decisione: Sentenza n. 4219/2017 Cassazione Civile - Sezioni Unite

Classificazione: Civile, Commerciale, Internazionale,

Parole chiave: #giurisdizioneinternazionale, #mercenonritirata, #regolamentodigiurisdizione, #venditainternazionale, #fulviograziotto, #scudolegale

Il caso.

Una società italiana conveniva in giudizio una società tedesca per irichiedere il risarcimento dei danni in relazione al mancato ritiro di motori ordinati.

La società tedesca si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in virtù di una clausola contenuta nell'accordo di sviluppo sottoscritto dalle parti che prevedeva la scelta del foro di Monaco di Baviera; l'attrice italiana eccepiva che il foro non risultava essere pattuito in via esclusiva, e che, in ogni caso, on si trattava di sindacare l'accordo e le relative obbligazioni, ma la domanda risarcitoria per il mancato ritiro dei motori ordinati.

Il Tribunale rigettava l'eccezione di carenza di giurisdizione italiana sollevata dalla convenuta tedesca, e disponeva consulenza tecnica d'ufficio relativamente ai danni.

Mentre la causa veniva trattenuta in decisione, la società tedesca proponeva regolamento preventivo di giurisdizione avanti le Sezioni Unite della Cassazione, e nel frattempo la società italiana falliva, ma successivamente il fallimento veniva revocato.

Esaminata la questione, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice italiano.

La decisione.

Le Sezioni Unite hanno dapprima affrontato una questione proceduale relativamente alla esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione nel caso in cui il giudice, prima di pronunciarsi sulla giurisdizione, non abbia previamente invitato le parti a precisare le conclusioni: il Consesso ribadisce che il provvedimento del giudice non è preclusivo del regolamento di giurisdizione.

Entrando nel merito, il Consesso ritiene il ricorso infondato, e affronta la questione in quattro passaggi ben definiti.

Per iniziare, rileva che l'indicazione del foro di Monaco di Baviera può essere considerata espressa in via esclusiva, e sarebbe idonea per indicare la giurisdizione tedesca; «Tra le parti risulta stipulato un "Development Agreement" la cui clausola 10.4 prevede espressamente che" this agreement and the obligations related to this agreement shall be govemed by german law, Court of Munich" ( questo accordo e le relative obbligazioni saranno disciplinate dal diritto tedesco, Corte di Monaco) . Questa clausola astrattamente risulta essere attributiva della giurisdizione al giudice tedesco. L'art 23,comma primo, del regolamento UE 44/01 , applicabile al caso di specie, espressamente prevede che "Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti..". Alla luce di detta norma deve ritenersi che l'indicazione della Corte di Monaco costituisca indicazione della volontà delle parti di attribuire la giurisdizione al giudice tedesco da ritenersi ,alla luce della norma citata, a carattere esclusivo. In particolare, si osserva che il citato articolo 23 ritiene sufficiente ,al fine di radicare la giurisdizione, anche la sola indicazione di uno dei giudici di uno Stato membro , per cui l'indicazione della Corte di Monaco sarebbe a tal fine sufficiente per indicare l'opzione per la giurisdizione tedesca.»

Ma non ritiene questo punto rilevante nella fattispecie poiché l'oggetto di tale accordo era differente: «Tuttavia il punto è che nel caso di specie non appare che il Development Agreement sia applicabile ai rapporti contrattuali per cui è causa. Il predetto accordo ha infatti per oggetto l'attività di ricerca e predisposizioni di un prototipo di motore nautico mentre la clausola 9 dello stesso prevede che, successivamente alla realizzazione del prototipo, tra le parti doveva essere stipulato un contratto di fornitura del prodotto. Nel caso di specie, la domanda della Benelli riguarda proprio il pagamento relativo alla avvenuta fornitura di motori. A prescindere dunque dalla circostanza che non risulta un nuovo contratto stipulato in un unico documento in forma scritta tra le parti, non appare sostanzialmente contestato che comunque le forniture di motori siano state effettuate .Ciò deve ritenersi abbia comunque dato luogo alla stipula di un accordo contrattuale tra le parti che deve necessariamente ritenersi non rientrante nel Development agreement che, come detto, si riferiva esclusivamente alla creazione del prototipo di motore e che espressamente prevedeva che il rapporto di fornitura successivo doveva essere regolato da un nuovo e diverso contratto.»

Una volta precisato che vi è altro accordo relativo alla fornitura dei motori, occorre identificare la giurisdizione in merito a tale separato accordo, e a questo fine il Consesso esamina le disposizioni del Regolamento UE n. 44/2001 (applicabile per la fattispecie, poi sostituito dal reg. 1215/2012 attualemente in vigore) sulla competenza giurisdizionale: «Ciò posto, occorre valutare quale sia il giudice avente giurisdizione nel caso di specie in base alla normativa comunitaria e, in particolare, all'articolo 5 del regolamento 44/2001 che prevede che, nel caso di compravendita di beni, la giurisdizione si determina in base al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Come si è già rilevato, nel caso di specie non vi è stato un contratto apposito stipulato in forma scritta e la documentazione cui fanno riferimento le parti risulta contraddittoria in quanto secondo alcuni call of order l'indirizzo di consegna sarebbe la sede della B. GMBH in Vienna , mentre altre fatture e documenti di trasporto recano la dicitura "Franco Fabbrica" e quindi la sede di Pesaro. Non vi sono dunque elementi univoci per affermare con certezza la giurisdizione in base al luogo di consegna.»

Da ultimo, le Sezioni Unite affrontano l'aspetto legato al titolo risarcitorio, rilevando che la domanda di risarcimento a titolo extra contrattuale, in aggiunta a quella di pagamento delle forniture, consente una trattazione unitaria ai sensi del reg. UE: «Occorre a questo punto considerare che la Benelli ha altresì proposto domanda di risarcimento del danno di carattere extra contrattuale. Invero la ricorrente lamenta l'inammissibilità di tale domanda sotto il profilo della sua genericità.

Tale prospettazione non è però suscettibile di valutazione in questa sede di regolamento di giurisdizione poiché la definizione di quest'ultimo deve avvenire sulla base delle domande e delle prospettazioni delle parti senza che sia possibile entrare in una valutazione della ammissibilità o della fondatezza delle stesse. Posta quindi la sussistenza di una domanda di risarcimento danno extra contrattuale che si aggiunge a quella di pagamento del prezzo delle forniture, ricorre tra le due domande una ipotesi di connessione che richiede una trattazione unitaria delle stesse ai sensi dell'art 28 del regolamento 44/2001 che prevede che, in caso di domande connesse pendenti innanzi a giudici diversi, le stesse sono suscettibili di essere decise unitariamente dal giudice preventivamente adito. Da ciò necessariamente discende che, essendo state le due domande già cumulativamente proposte innanzi al giudice italiano , di cui quella di risarcimento del danno certamente rientrante nella sua giurisdizione, anche a volere ,in via di ipotesi, ritenere che la domanda di pagamento del prezzo della compravendita sia di competenza del giudice austriaco, in ogni caso ,essendo stato comunque il giudice italiano preventivamente adito, ad esso spetterebbe comunque la giurisdizione su entrambe le cause.»

Infine, la Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano.

Osservazioni.

Le Sezioni Unite hanno affrontato la questione relativa alla giurisdizione sulla base del Reg. UE n. 44/2001, applicabile ratione temporis alla vicenda (ad oggi sostituito dal reg. UE n. 1215/2012).

L'art. 5 del Reg. 44/01 dapprima verifica se sia possibile utilizzare quale criterio di collegamento previsto dalla lettera b) nel caso della compravendita di beni, cioè il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Possibilità esclusa dalla mancanza di un contratto formale e dalla ambiguità delle indicazioni relative all'indirizzo di consegna sulla documentazione relativa agli ordini.

E' da osservare che il recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione va nella direzione di richiedere (ai fini del criterio di collegamento in questione e in mancanza di una scelta espressa delle parti) una pattuizione espressa del luogo di consegna, da intendersi - in linea con le pronuncie della Corte di Giustizia UE - quale luogo di disponibilità fisica dei beni da parte dell'acquirente.

In ogni caso, va rimarcato anche l'aspetto relativo alla qualificazione della domanda di risarcimento dei danni a titolo extracontrattuale: se le Sezioni unite dapprima affermano che "non risulta un nuovo contratto stipulato in un unico documento in forma scritta tra le parti, non appare sostanzialmente contestato che comunque le forniture di motori siano state effettuate", riconoscendo quindi che un accordo si sia comunque formato anche se per scambio di corrispondenza o per fatti concludenti, il titolo risarcitorio avrebbe dovuto più propriamente essere riconducibile (per lo meno anche) alla responsabilità contrattuale.


Giurisprudenza rilevante.

  1. Cass. 25798/2009

Disposizioni rilevanti.

Codice di procedura civile

Vigente al: 21-03-2018

Art. 41- Regolamento di giurisdizione

Finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.

La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finchè la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

Permalink al Testo Integrale

Regolamento (CE) n. 44/2001

del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Vigente al: 21-03-2018

Articolo 5

La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

  • nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
  • nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

2) in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;

3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile;

5) qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata;

6) nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio;

7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:

a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento o

b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia

questa disposizione si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.

Articolo 28

1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Permalink al Testo Integrale
Assistenza su questo argomento

Serve assistenza su questo argomento?

Può essere utile sapere che ci occupiamo anche di tutte le questioni e problematiche legali collegate, tra cui:

  • assistenza in sede stragiudiziale
  • assistenza in sede giudiziale e di contenzioso
  • azioni e tutela a difesa, esecutive e cautelari
  • consulenza
  • due diligence legale
  • esecuzione anche all'estero
  • pareri e raccomandazioni
  • revisione/stesura dei testi
  • ricerche di giurisprudenza sull'argomento
  • riduzione dei rischi legali
  • supporto operativo legale

Qui sotto trovi tutti i riferimenti dello Studio per contattarci con la modalità preferita:

About us - Riferimenti completi del nostro Studio Legale
Scopri i Riferimenti completi del nostro Studio Legale
Indirizzo e riferimenti per il contatto

 

 

 

 

 

 

 

Logo Graziotto Legal
Graziotto Legal

Ufficio principale:
Via G. Matteotti, 194
18038 Sanremo IM
IT Italy
Si riceve solo su appuntamento
(recapiti e corrispondenti in varie città)

Riferimenti:
Tel: 0184 189 4317 - 0184 509631
Fax: 0184 509 510
SMS: 348 001 7380
Email: info@graziottolegal.com
Web: 

Richieste:
Appuntamenti: In videoconferenza (Skype®, ecc.)
" In Studio a Sanremo
" Telefonici
" Presso il Cliente
Consulenza: Richiedi una Consulenza
Preventivi: Chiedi un Preventivo gratuito
Contattaci: Compila il modulo

Prime informazioni e Tariffe:
Info e Tariffe: Informazioni di sintesi e tariffe
Assistenza giudiziale: D.M. Giustizia N. 55 2014 - Nuovi Parametri Forensi

Profilo del Titolare:
LinkedIn®: https://www.linkedin.com/in/fulviograziotto
Scheda di sintesi: Profilo professionale (sintetico)

 

Scopri l'Indirizzo del nostro Studio Legale sulla mappa
I nostri uffici principali in Sanremo (Imperia)

 

Scopri il QR Code con i dati completi del nostro Studio Legale
QR Code con i dati di contatto completi

Leggendo il QR Code con il cellulare è possibile salvare nella rubrica i dati di contatto e l'URL al profilo con i riferimenti completi:

 

Scopri le Coperture assicurative del nostro Studio Legale
Coperture assicurative

Polizza assicurativa # IFL0006526.026917 conforme al D.M. 22-9-2016 stipulata con AIG Europe Limited - Responsabilità civile professionale per i seguenti massimali (esclusi Canada e USA):

  • responsabilità civile professionale: massimale di € 5 milioni per sinistro e per periodo assicurativo