Il Consesso, dopo aver sintetizzato i fatti, ha dapprima preso in esame la clausola contenuta nel contratto stipulato dalla capogruppo prima della costituzione della società poi fallita: «"This agreement shall be construed in accordance with English law and the parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the English Courts to settle any disputes which may anse in connection with the Agreement" ("Il presente contratto è disciplinato dalla legge inglese e le parti stabiliscono irrevocabilmente che la giurisdizione a decider eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto è devoluta esclusivamente alle Corti Inglesi").»
Poi evidenzia la particolarità del caso specifico: «Nel caso in esame la peculiarità è costituita dall'avvenuta successiva costituzione della società C che - a partire dal 2009 - ha espletato l'attività post-vendita delle imbarcazioni , compresa quella di assistenza e di riparazione delle stesse specificamente indicata nel contratto citato (art. 7) che, per anni, era stata svolta dalla capogruppo CN prima che venisse affidata alla controllata C. Quest'ultima era infatti posseduta al 100% da CN e le due società avevano il medesimo gruppo manageriale: stesso amministratore unico (amministratore e legale rappresentante di entrambe le entità) e stessi ruoli gestionali in entrambe le società da parte di S e M.»
Poi esclude che la partecipata C fosse vincolata dal contratto precedentemente stipulato dalla capogruppo CN: «La circostanza che l'esecuzione dell'originario contratto, continuava a trovare operatività nonostante le prestazioni di vendita e di assistenza fossero ripartite tra la CN e la C non può portare alla conclusione che quest'ultima fosse vincolata dalle obbligazioni del predetto accordo del 2006. Va a tale proposito considerato che le due citate società avevano distinta personalità giuridica, ancorchè una fosse controllata dall'altra ed ancorchè avessero gli stessi soci e lo stesso amministratore.»
Per le Sezioni Unite della Cassazione, nel caso di specie non può parlarsi di automatico subentro in via di fatto nel contratto: questa ipotesi si verifica solo in presenza delle ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente che nel caso di specie non risultano dimostrate, e cioè:
- la scissione della società che aveva stipulato il contratto;
- l'affitto di azienda;
- la cessione del contratto;
- il mandato.
Il Consesso conclude affermando che la società C deve considerarsi come un soggetto terzo rispetto al contratto stipulato precedentemente dalla capogruppo CN, e quindi la clausola di proroga della giurisdizione prevista nell'accordo non può trovare applicazione.
In conclusione, le Sezioni Unite rigettano il ricorso della società estera e dichiarano la giurisdizione del giudice italiano.