Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
La Cassazione (sentenza n. 11088/2015) ha risolto la questione relativa al computo del termine di 60 giorni che devono trascorrere prima che l’Ufficio possa emettere l’atto impositivo.
Rivedendo l’orientamento precedente, chiarisce che l’atto si intende emanato dalla data di emissione (dalla sottoscrizione del verbale) e non dalla data di notifica al contribuente.
La Corte ha precisato che la disposizione di cui all’art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente, che prevede il decorso di 60 giorni prima che l’accertamento possa essere emanato, va interpretata nel senso che l’Ufficio, prima di chiudere il procedimento di formazione dell’atto (che coincide con la sua sottoscrizione) deve attendere il decorso del termine di 60 giorni, previsto per legge, durante il quale il contribuente può formulare delle richieste.
E ciò a prescindere dal fatto che in tale lasso di tempo il contribuente abbia presentato delle memorie (che l’Ufficio non avrebbe potuto esaminare se avesse già sottoscritto l’atto).
Di regola l’atto, prima della notifica, rimane nella sfera interna dell’amministrazione, e non sussisterebbe alcuna violazione se fosse firmato prima dei 60 giorni ma notificato dopo. nel caso in esame, però, la Cassazione ha inteso dare un’interpretazione che garantisca l’effettività dei diritti di partecipazione del contribuente al procedimento impositivo che lo riguarda.